Ischia: Divieto di sbarco ad Ischia 2009 |
![]() |
IschiaNews - Trasporti | ||||
Scritto da Online Information | ||||
Giovedì 02 Aprile 2009 18:14 | ||||
Ischia: Divieto di sbarco ad Ischia 2009 Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il divieto di afflusso e circolazione sull’isola d’Ischia in vigore dal 6 aprile al 30 settembre 2009. Ecco di seguito il testo del decreto: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti [omissis] DECRETA ART. 1 DIVIETO - Dal 6 aprile 2009 al 30 settembre 2009 sono vietati l'afflusso la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola. ART. 2 DIVIETO - Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. l è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania. ART. 3 DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concesso deroga al divieto per i veicoli appresso elencati: ART. 4 SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 così come previsto dal comma 2 dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia, in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3 bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; ART. 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - AI Prefetto di Napoli è concessa la facoltà , in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione; ART. 6 VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, lì 18 marzo 2009
|
||||
Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Aprile 2013 13:39 |